19 gennaio 2022

Tabulati e nuova normativa. Anche per la quinta sezione tempus regit actum





Ci eravamo più volte occupati della novità (qui, e qui).

Diamo ora atto della prima pronuncia della Corte di Cassazione, sezione V, che ha affermato: ai fini della utilizzabilità dei dati esterni del traffico telefonico e telematico, la nuova disciplina introdotta dall’art. 1 del d.l. 30 settembre 2021, n. 132 - che ne limita la possibilità di acquisizione, ai fini di indagine penale, ai reati più gravi, o comunque commessi col mezzo del telefono, attraverso il filtro del provvedimento motivato del giudice - non è applicabile ai dati già acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, trattandosi di disciplina di natura processuale, come tale soggetta al principio “tempus regit actum”.
La sentenza al link.

Ultima pubblicazione

Intercettazioni: quando ricorrono i gravi indizi di reato necessari per autorizzare la captazione ?

La Corte di legittimità ha statuito che << il requisito dei gravi indizi di reato richiesto dall’art. 267 cod. proc. pen. ai fini dell...

I più letti di sempre