Era prevedibile che accadesse, ed è accaduto.
Diamo conto di un provvedimento di merito con cui il GUP di Grosseto ha rigettato una eccezione di inutilizzabilità dei tabulati telefonici, acquisiti in forza della pregressa disciplina.
L'A.G. si è limitata a richiamare il principio del tempus regit actum.
Tuttavia, la questione sollevata dalla difesa appariva meritevole di un qualche approfondimento.
Se infatti si può convenire con la Corte di Cassazione (cfr. Cass. sez. II n. 28523/2021) che dalla sentenza del Giudice europeo (link) non può ricavarsi una indicazione puntuale dei reati per i quali è consentito l'accesso al dato, per contro, riguardo ad altra questione, la Corte di Giustizia ha posto invece un principio chiaro: l'Autorità chiamata a valutare la ricorrenza delle condizioni per l'accesso ai dati deve essere terza rispetto a chi richiede l'accesso e comunque alle parti processuali, quand'anche perseguano interessi pubblici. Né pare che nell'economia della pronuncia europea la circostanza che il Pubblico Ministero baltico sia dipendente dall'esecutivo abbia avuto un ruolo determinante, pur avendo la Corte aggiunto anche questa considerazione.
In altri termini, si rischia, sulla scorta del principio tempus regit actum, di porre accanto a casi conformi al diritto europeo, lì dove sia il Giudice a consentire l'accesso ai dati dei tabulati, situazioni che non lo sono, poiché, in applicazione della vecchia normativa, i tabulati sono stati acquisiti direttamente dal richiedente, senza un controllo del giudice terzo (come, ora, prescrive il decreto legge 132/2021).
Abbiamo già osservato che la norma transitoria, in un primo tempo prevista, avrebbe risolto tale problematica (facciamo rimando al link).
Scarica l'ordinanza del GUP di Grosseto al link