Con la sentenza che si annota (Cass. sez. III n. 37129 dep. 13 ottobre 2021), la Corte ribadisce che <<in tema di violenza sessuale su persona che si trova in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione a compiere o a subire atti sessuali si realizza quando, con un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (Sez.3, n. 38011 del 17/05/2019,Rv.277834 - 01; Sez.3,n. 38787 del 23/06/2015, Rv.264698 - 01)>>, aggiungendo però che <<l'induzione punibile, attuata mediante l'abuso, non si configura come attività di persuasione, ma come vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima, la quale non è in grado di aderire perché convinta, ma soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione delle sue voglie (Sez. 3, n. 4426 del 13/5/1997, Masu, Rv. 208453, successive conformi Sez. 3, n. 20766 del 14/04/2010, T., Rv. 247654; Sez. 3, n. 32513 del 19.6.2002, P., Rv. 223101)>>. Con riguardo all'elemento dell'abuso, i Giudici nomofilattici hanno ribadito che lo stesso <<consiste nel doloso sfruttamento da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, che viene strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali (cfr., tra le altre, sez.4, n. 40795 del 3/10/2008, Cecere, Rv. 241326; sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, Rv. 227029)>>
In sintesi, <<indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità psichica e l'abuso si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che a causa della sua vulnerabilità connessa all'infermità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore del comportamento di induzione>>.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio, in particolare in tema di denegata con cessione della speciale attenuante di cui all'art. 609 bis u.c. , pur a fronte delle concesse circostanze attenuanti generiche, la sentenza precisa che <<ai fini del riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità ..., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità.... Non sussiste, inoltre, incompatibilità tra la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il diniego dell'ipotesi attenuata ..., essendo diversi i rispettivi criteri di concedibilità>>.
Infatti, la Corte regolatrice ha affermato che mentre <<per la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma 1 e non quelli indicati nel comma 2 del predetto articolo>>.