21 ottobre 2021

Intercettazioni: ammissibile l'istanza di accesso alle registrazioni trasmessa a mezzo PEC. Annullata l'ordinanza del riesame di Brescia


 

In questo blog ci siamo più volte occupati dei nuovi aspetti del processo telematico (pagina dedicata al link), fornendo più volte indicazioni su come si inviano gli atti tramite il portale oppure a mezzo Pec (la guida al link)

È per queste ragioni che diamo notizia di una importante sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, n. 35290 del 6.9.2021 al link, con la quale in tema di disciplina dell’impiego della posta elettronica certificata nel procedimento penale, è stata ritenuta ammissibile l’istanza del difensore di accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate utilizzate ai fini dell’emissione di un’ordinanza applicativa di una misura cautelare, trasmessa mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC della Procura, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale o con firma elettronica qualificata, così come prescritto dal provvedimento del 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, contenente disposizioni per contrastare l'emergenza da Covid-19 .

Nel caso in esame il ricorrente si doleva della conferma del provvedimento cautelare genetico da parte del tribunale del riesame, che aveva disatteso l'eccezione di nullità della difesa perché il pubblico ministero non aveva dato seguito alla richiesta di ascolto delle intercettazioni, avanzata a mezzo Pec dalla difesa. Nella specie, il tribunale distrettuale aveva (erroneamente) rigettato l'eccezione difensivo sul rilievo che la relativa istanza era stata trasmessa a mezzo pec.


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