Ci eravamo già occupati di un tema controverso (CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE: IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA I DIRITTI DELLA PERSONA OFFESA E QUELLI DELL’INDAGATO – IMPUTATO) segnalando alcune aporie di sistema e alcuni contrasti giurisprudenziali.
Avevamo poi dato notizia che la prima sezione della Corte di Cassazione (ordinanza al link) aveva rimesso alle Sezioni Unite la soluzione delle seguenti questioni controverse:
1. se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, per assolvere alla condizione posta a pena di inammissibilità dal comma 4-bis dell'art. 299 cod. proc. pen., è necessario che la parte offesa abbia nominato un difensore di fiducia o abbia, in alternativa, eletto e/o dichiarato domicilio;
2- se, in caso di omicidio, per persona offesa possano intendersi anche gli eredi della vittima deceduta;
3- a quali condizioni sia esigibile la notificazione alla persona offesa
Questa l'informazione rilasciata dalla Corte di Cassazione:
- "Se, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari di cui all'art. 299, comma 4-bis, cod. proc. pen., debba essere notificata, a cura della parte richiedente, alla persona offesa anche in mancanza di sua dichiarazione od elezione di domicilio".
- "Se, ai fini dell'obbligo della notificazione suddetta, sia richiesta o meno l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima o la sussistenza di un concreto pericolo di recidiva specificamente riferita a quest'ultima e se, quindi, in caso di reato di omicidio, per persone offese cui deve essere effettuata la notifica, possano intendersi anche gli eredi della vittima".
Ecco le soluzioni date ai quesiti come risulta dall'informazione provvisoria:
- primo quesito: nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest'ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.
- Secondo quesito: In ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo, della notifica di cui all'art. 299, commi 3 e 4 bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, al prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.