Con la sentenza in commento (Cass. pen., sez. VI n. 33240/2021 al link) la Sesta Sezione ha affermato che, anche a seguito della riformulazione del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) ad opera dell’art. 23, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. nella legge 11 settembre 2020, n. 120, ai fini della integrazione del reato, la violazione di norme contenute in regolamenti può rilevare nel caso in cui esse, operando quali norme interposte, si risolvano nella specificazione tecnica di un precetto comportamentale già compiutamente definito nella norma primaria e purchè questa sia conforme ai canoni della tipicità e tassatività propri del precetto penale.