Avevamo già dato notizia dell'informazione provvisoria circa l'esito della decisione delle Sezioni Unite dello scorso 24 giugno 2021 (Il periculum in mora deve indicarsi anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca . Fa eccezione la confisca obbligatoria al link).
Le Sezioni Unite penali hanno affermato che il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.