28 ottobre 2021

Le comunicazioni sul sito dell'Autorità giudiziaria non sostituiscono le notifiche, neppure in tempo di pandemia.

Con la pronuncia n. 37876, la V sezione della Corte di legittimità precisa che, in caso di anticipazione dell'orario di udienza, la pubblicazione sul sito dell'ufficio giudiziario (nel caso di specie il sito internet della Corte di appello di Bologna) non è idonea a sostituire la formale notifica dovuta ex lege, di talché deve ritenersi integrata una nullità assoluta ove la parte non abbia partecipato all'udienza (sentenza al link).  

Nel frangente, per come risulta dalla sentenza di legittimità <<l'udienza di trattazione era stata originariamente fissata per il 6 maggio 2020, ma veniva rinviata d'ufficio al 18 giugno 2020 con provvedimento presidenziale del 14 aprile 2020 notificato alla parte ed adottato in forza della normativa speciale introdotta a seguito del sopravvenire dell'emergenza pandemica. Successivamente, con provvedimento del 25 maggio 2020 del presidente della sezione della Corte d'appello cui il procedimento era stato assegnato, l'udienza, in precedenza fissata alle ore 14.00, veniva infine anticipata alle ore 9.00. 

 Il 18 giugno 2020 al nuovo orario la Corte procedeva alla trattazione del procedimento in assenza dell'imputato e del suo difensore, i quali comparivano invece all'orario in precedenza loro comunicato, lamentando - per come risulta dal verbale - di non aver ricevuto alcun avviso dell'avvenuta anticipazione. Eccezione cui il giudice del merito replicava -che il relativo provvedimento era stato ritualmente pubblicato sul sito internet della Corte d'appello in attuazione di quanto stabilito dalle linee guida emanate dal Presidente della stessa>>.

L'imputato interponeva allora ricorso per cassazione eccependo <<la nullità del giudizio di rinvio, celebrato all'udienza del 18 giugno 2020 in assenza dell'imputato e del difensore di fiducia, sostituito ex art. 97 c.p.p., comma 4, previa anticipazione dell'orario originariamente fissato con provvedimento presidenziale non comunicato alle parti>>. 

I Giudici di legittimità hanno ritenuto la violazione dell'art. 465 c.p.p., a mente del quale, in caso di "variazione" dell'udienza  <<il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e notificato alle parti private , alla persona offesa e ai difensori>>.

Né rileva, secondo la pronuncia di legittimità, che, <<nell'esercizio dei poteri conferiti ai dirigenti degli uffici giudiziari dall'art. 83 commi 6 e 7 lett. d), d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazione nella I. n. 27/2020), il Presidente della Corte abbia eventualmente stabilito - come evocato nel verbale dell'udienza - la pubblicazione sul sito dell'ufficio giudiziario dei provvedimenti ad oggetto la fissazione e la trattazione delle udienze. Tale misura non può ritenersi infatti sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l'informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l'effettiva partecipazione al processo>>. 

A sostegno di tale affermazione, nella sentenza si considera anzitutto che <<alcunché in proposito è previsto dalla lett. d) del citato comma 7 dell'art. 83, il quale si limita genericamente ad autorizzare i dirigenti degli uffici giudiziari ad adottare linee guide vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze coerenti con le finalità di contrasto dell'emergenza pandemica indicate nel precedente comma 6 dello stesso articolo, ma non stabilisce alcuna deroga espressa al regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio processuale. Ma ad ulteriore conferma che la formulazione della disposizione evocata non legittima l'instaurazione di forme di pubblicità degli atti sostitutive della loro notificazione soccorrono i successivi commi 13, 14 e 15 dello stesso art. 83, nei quali il legislatore ha invece espressamente predisposto una disciplina speciale delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi nel periodo emergenziale, dimostrando così di voler sottrarre la materia all'autonomia dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari. E' dunque indubbio che questi ultimi avevano il potere, ad esempio, di imporre una riorganizzazione dei ruoli d'udienza, ma è altrettanto pacifico che alla comunicazione alle parti dei relativi provvedimento, qualora comunque incidenti sui diritti di partecipazione delle medesime, doveva procedersi nelle forme previste dai commi da ultimi menzionati>>. 

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