04 ottobre 2021

Furto e appropriazione indebita: in assenza di querela il processo s'insabbia - La pronuncia del tribunale di Marsala





Commette il reato di appropriazione indebita e non quello di furto il liquidatore (già amministratore unico e rappresentante legale) di una società di capitali che, al fine di rivenderla, asporti della sabbia da un terreno di proprietà della medesima società.
La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare che si configura il delitto di cui all'art. 646 c.p. allorquando, come nel caso di specie, il soggetto agente abbia il possesso della cosa, che – inteso in senso penalistico – si identifica con l'esercizio sulla cosa di un potere che esula dal diretto controllo di chi vanti sulla medesima res un potere giuridico maggiore (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. II, n. 11218/1985), mentre, nell’accezione civilistica, presuppone «l'esercizio di fatto di poteri consimili a quelli del proprietario, con l'esclusione ogni volontà di restituire la cosa e di riconoscere ad altri la posizione di proprietario (animus rem sibi habendi)» (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 661/2016). 
Quanto invece alla nozione penalmente rilevante di ‘‘cosa mobile’’, la Suprema Corte è pacifica nel ritenere che rientra in tale nozione «qualsiasi entità di cui sia possibile la fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte» (cfr. la succitata Cass. Pen., Sez. IV, n. 661/2016, che rinvia, tra le altre, a Cass. Pen., Sez. II, n. 9802/1984».
Tanto premesso, la Corte di Cassazione – nel riqualificare in appropriazione indebita la condotta dell’amministratore di fatto di un terreno che aveva commissionato a terzi lo sradicamento di 80 alberi di ulivo al fine di piantarli altrove – ha chiarito che integra la fattispecie di appropriazione indebita la condotta di chi, avendo il potere di autonoma disponibilità sul bene, ecceda i propri limiti in ordine all’utilizzabilità dello stesso (cfr. la più volte menzionata Cass. Pen., Sez. IV, n. 661/2016), il furto postulando l’impossessamento della cosa mobile altrui, con correlativa sottrazione alla persona offesa, da parte di un soggetto che non eserciti alcun potere sulla res oggetto della condotta delittuosa.
Nella vicenda in esame – a parere del Decidente – l'imputato aveva senz’altro la materiale disponibilità e, quindi, il possesso (in senso penalistico) del terreno da cui è stata asportata la sabbia, ma, per contro, esso apparteneva giuridicamente ad una società a responsabilità limitata in liquidazione, avente autonomia patrimoniale perfetta: ne consegue che tale immobile costituiva, in effetti, ‘‘cosa mobile altrui’’.
Inoltre, nell’esercizio della propria funzione di liquidatore della summenzionata società, il reo aveva valicato i propri limiti gestori,​ nella misura in cui aveva arbitrariamente asportato della sabbia da tale terreno – posto a garanzia dei creditori sociali – alterandolo in peius e determinandone quindi un’apprezzabile diminuzione di valore, e ciò al fine precipuo di procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale pari al prezzo di vendita della sabbia.
Scarica la sentenza 1277/2021 del Tribunale di Marsala al link

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