Nei giorni scorsi avevamo dato notizia delle novità normativa in materia di acquisizione dei tabulati telefonici (link1 e link2).
È stato adesso pubblicato in G.U. ed in vigore il decreto legge n. 132/2021 (link) che ha disposto:
<<1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.».
Nella stesura definitiva del decreto legge non si rinviene più la norma transitoria che aveva previsto la utilizzabilità dei tabulati acquisiti nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore solo ove appresi nel rispetto delle novità legislative introdotte.
In assenza della norma transitoria, si pone dunque il problema di stabilire se per il passato l'acquisizione sia "salva" in virtù della legge processuale del tempo oppure, diversamente, se la pronuncia della Corte di Giustizia del Lussemburgo della quale avevamo dato notizia nei procedenti commenti (link), renda comunque inutilizzabile il tabulato acquisito senza l'autorizzazione del giudice.