È rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis comma 4 c.p. nella parte in cui, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l'imputato ne possa usufruire per reati connessi ex art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p. ad altri oggetto di procedimenti già definiti.
Si osserva nell'ordinanza che <<Prima del passaggio al Senato della legge n. 67 del 2014, infatti, era prevista la possibilità che un soggetto godesse per «due volte» della sospensione, a meno che la precedente esperienza non fosse correlata a un reato «della stessa indole» di quello per il quale il soggetto si trova a essere indagato o imputato. Non appare senza importanza, a parere di questo Giudice remittente, la circostanza che l'evoluzione giurisprudenziale creatasi sulla messa alla prova per minorenni aveva riconosciuto (si veda, sul punto, Cassazione n. 46366/12 e 40312/14) che, in caso di continuazione tra reati giudicati e giudicandi, la sospensione del processo e la messa alla prova disposti per i primi, pur non estendendosi automaticamente ai secondi, erano ammissibili qualora il Giudice avesse potuto riconoscere (ed adeguatamente motivare) non solo il vincolo della continuazione tra reati accertati in giudizi diversi ma anche verificare (ed adeguatamente motivare) la sussistenza di elementi idonei per una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore al fine di redigere un progetto idoneo al raggiungimento dell’obiettivo di rieducazione e reinserimento nella vita sociale. Se così è, ritornando all’istituto in esame riguardante gli adulti, l'applicazione dell'art. 168-bis comma IV del Codice penale è oltre modo problematica nel caso sottoposto all’attenzione di questo Giudice remittente. La possibilità che l'imputato ne possa fruire una sola volta non esclude, in linea di principio, che in caso di simultaneus processus aventi ad oggetto più fatti di reato, il Giudice possa riconoscere il vincolo della continuazione e giungere (con adeguata motivazione) ad un giudizio di meritevolezza del programma di trattamento redatto dall'UEPE anche attraverso l'esercizio dei poteri (integrativi e/o aggiuntivi) in tema di condotte riparatorie a favore della persona offesa e di commisurazione dei tempi e modi di espletamento del lavoro di pubblica utilità.>>.