Come avevamo anticipato (link), la V Sezione della Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto: "Se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa per il decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé solo, il ribaltamento del giudizio assolutorio".
Diamo adesso immediata notizia dell'informazione provvisoria in esito all'udienza del 30 settembre 2021.
Decidendo sulla questione, le Sezioni Unite hanno adottato la seguente soluzione: <<La riforma, in appello, della sentenza di assoluzione non è preclusa nel caso in cui la rinnovazione della prova dichiarativa, oggetto di discordante valutazione, sia divenuta impossibile per decesso, irreperibilità o infermità del dichiarante. Nondimeno la motivazione della sentenza che si fondi sulla prova già acquisita, deve essere rafforzata sulla base di elementi ulteriori - idonei a compensare il sacrificio del contraddittorio - che il giudice ha l'onere di ricercare e acquisire anche avvalendosi dei poteri officiosi di cui all'art. 603 cod. proc. pen.>>.