Qualche tempo fa avevamo dato conto di un ricorso con cui l’interessato lamentava, ex multis, che il presunto errore materiale, da cui sarebbe stata affetta la sentenza, era stato corretto de plano, con ciò dando luogo
alla nullità di cui all’art. 127 c.p.p. (post al link).
Sennonché in quell’occasione la Corte nomofilattica (Cass.
sez. III, 06.10.2021 n.36227) aveva rigettato la censura
considerando che <<il ricorso in cassazione non specifica
l'interesse a partecipare alla camera di consiglio, per allegare fatti o
situazioni decisivi per la correzione>>. Al riguardo i Supremi
Giudici avevano richiamato taluni precedenti, secondo cui <<è
inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione
di errore materiale emesso dal giudice con procedura "de plano",
invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il
ricorrente non deduce un CONCRETO INTERESSE a partecipare alla camera di
consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente
incidenti sul provvedimento impugnato" (Sez. 4, n. 39523 del 15/06/2016
-dep. 23/09/2016, P.M. in proc. Passaquindici, Rv. 26833801; vedi anche Sez. 6,
n. 42622 del 18/09/2015 - dep. 22/10/2015, Rinaldi, Rv. 26494601)>>.
In quell’occasione avevamo manifestato il nostro dissenso rispetto
agli argomenti addotti in sentenza.
Oggi dobbiamo rilevare come un monito contro le derive sostanzialistiche provenga dalle Sezioni Unite civili (SS.UU. civ. 36596/2021, sentenza al link).
Nel
caso di specie il ricorrente lamentava che la sentenza della Corte distrettuale
era stata deliberata antecedentemente allo spirare del termine per depositare
le memorie di replica.
La
sezione semplice, cui il ricorso era assegnato, aveva ravvisato un contrasto di
legittimità in ordine alle conseguenze di tale violazione, onde l’invocato intervento
del massimo consesso di legittimità.
Più
esattamente, secondo un primo indirizzo <<la violazione
determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle
parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di
replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di PER SE’ LA
NULLITA’ della sentenza, perché in tal modo risulta IMPEDITO ai difensori delle
parti di svolgere con completezza IL DIRITTO DI DIFESA>>,
diversamente per altro orientamento, ai fini della nullità della sentenza
derivata dal mancato rispetto dei termini dell'art. 190 cod. proc. civ., occorre
<<anche l'allegazione (e la PROVA) di uno SPECIFICO PREGIUDIZIO
conseguente. Un pregiudizio il cui fondamento sarebbe da individuare in una
concreta lesione delle possibilità di ottenere nel merito una decisione
diversa da quella infine adottata dall'organo deliberante>>.
Secondo questa tesi, la pronunzia della sentenza prima della scadenza dei
termini assegnati alle parti per lo scambio delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica, così come la mancata assegnazione di suddetti termini, <<NON costituisce di per sé, causa di nullità>>, poiché la sanzione processuale
ricorrerebbe soltanto lì dove l’interessato dimostrasse il pregiudizio patito
<<mediante indicazione delle argomentazioni o delle deduzioni
difensive che avrebbe riversato negli atti pretermessi, e che se fossero state
debitamente considerate dal giudice avrebbero potuto ragionevolmente condurre a
una decisione diversa da quella assunta>>. Tale prospettazione rivendica a sé l'obiettivo della ragionevole durata del processo attraverso l'eliminazione di eccessi formalistici.
Dato il superiore contrasto, le SS.UU. hanno considerato che a fronte della lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa non si può pretendere l'allegazione di un pregiudizio altro.
E ciò rappresentata il precipitato della generale considerazione secondo cui le nullità sono volte a eliminare i pregiudizi alle facoltà in cui si esprime il diritto di difesa.
Peraltro l'indirizzo avversato dalla sentenza che si annota finisce per pretendere non tanto la prospettazione di nullità della sentenza, quanto piuttosto l'affermazione della sua verosimile (contenutistica) ingiustizia.
Infine, con riguardo al rilievo del principio di economia processuale, invocato dall'indirizzo sostanzialista, le Sezione Unite hanno considerato che <<MAI è dato al giudice, in nome dei citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola>>.
Orbene, per quanto i superiori principi siano stati espressi dalle Sezioni Unite civili, resta fermo che essi dimostrano la fallacia in cui incorrono le sezioni penali semplici, ove affermano che il ricorrente, cui è stata preclusa la possibilità di partecipare alla camera di consiglio, avrebbe dovuto dimostrare il suo stesso interesse a parteciparvi.