Su questo blog abbiamo sempre tenuto una "linea" molto critica sulla normativa c.d. pandemica.
Lo abbiamo fatto a ragion veduta, e non perché non siamo consapevoli dell'emergenza sanitaria e della necessità di porvi freno, ma perché abbiamo colto segnali - più d'uno in realtà - orientati a smantellare il codice di procedura penale con la "scusa" della pandemia.
La trattazione scritta dei processi in appello e in cassazione costituisce la summa di un progetto che noi riteniamo ben presente e organizzato e che trova la sua applicazione nel recente disallineamento dell'emergenza sanitaria (31.3.2022) dall'eccezionalità del processo cartolare 31.12.2022 (link).
Abbiamo conferma di quanto sin qui brevemente osservato da questa incredibile - letteralmente non credibile - sentenza della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, la n. 1167/2022 (al link) che ha affermato:
<<In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la Sesta Sezione penale ha affermato che, nel giudizio di appello, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, trova integrale applicazione il rito ordinario, che implica l’obbligo per il giudicante, nel caso di legittimo impedimento dell’imputato, di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa, senza che all’uopo sia necessario che quest’ultimo abbia chiesto di partecipare all’udienza>>.
Nel caso di specie la Corte ha censurato la sentenza distrettuale che aveva ritenuto irrilevante il legittimo impedimento dell'imputato a partecipare al SUO giudizio di appello a trattazione orale perché egli non aveva formulato istanza di prendere parte al giudizio.
La domanda rimane: c'era davvero bisogno di arrivare in Cassazione per sentire affermare una simile ovvietà ?