09 luglio 2025

Prescrizione: Erronea dichiarazione della stessa in esito al giudizio di primo grado – Regola di giudizio dell’evidenza della prova dell’innocenza di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – Applicabilità – Esclusione – Conseguenze.

 



La Sesta Sezione penale, in tema di prescrizione, ha affermato che, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, all’esito del giudizio di primo grado, in mancanza di rinunzia dell’imputato, sia stata erroneamente dichiarata l’anzidetta causa di estinzione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio consacrata nell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che condiziona l’assoluzione del predetto alla sussistenza dell’evidenza della prova della sua innocenza, essendo, viceversa, applicabile la regola generale che, in presenza del dubbio sulla sua penale responsabilità, ne impone l’assoluzione.

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Circostanze - Concorso tra un’aggravante comune ed un’altra a effetto speciale - Aumento della pena per l’aggravante qualificata - Necessità - Ulteriore aumento per l’aggravante ordinaria - Obbligatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

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