La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La disposizione impugnata stabilisce che, per alcuni reati (violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti), si continui a procedere d’ufficio anche quando il reato connesso, originariamente procedibile d’ufficio, divenga perseguibile a querela per effetto di una modifica normativa successiva.
Contesto del Caso
- Fatto: Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in un procedimento penale per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). La persona offesa aveva rimesso la querela, ma l’applicazione dell’art. 85, comma 2-ter, impediva l’estinzione del reato per sopravvenuta remissione, mantenendo la procedibilità d’ufficio. 
- Norma impugnata: L’art. 85, comma 2-ter, prevede che i reati di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p. restino procedibili d’ufficio se connessi a un reato divenuto perseguibile a querela per effetto della riforma Cartabia o del decreto correttivo (d.lgs. n. 31/2024). 
Argomenti del Rimettente (Tribunale di Verona)
- Violazione del principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior): - La disposizione impedisce l’applicazione di un regime più favorevole (procedibilità a querela) introdotto successivamente, senza giustificazioni ragionevoli. 
- Contrasta con l’art. 3 Cost., poiché crea un trattamento diseguale tra casi omogenei. 
 
- Disparità di trattamento: - La norma opera solo per i reati connessi a delitti modificati dal decreto correttivo (d.lgs. n. 31/2024), ma non per quelli modificati dalla riforma Cartabia, creando un’ingiustificata differenza. 
 
Difesa dello Stato (Avvocatura Generale)
- La deroga al principio di retroattività è giustificata dalla tutela delle vittime vulnerabili, evitando loro di doversi "esporre" a querela a distanza di tempo. 
- La disparità di trattamento è inesistente, poiché i reati connessi sono diversi (danneggiamento vs. altri reati). 
Decisione della Corte Costituzionale
- Natura della disposizione: - La norma ha carattere derogatorio rispetto al principio di retroattività della lex mitior, poiché blocca l’applicazione di un regime più favorevole. 
 
- Violazione dell’art. 3 Cost.: - La deroga non è giustificata da esigenze costituzionalmente rilevanti. La tutela delle vittime non è sufficiente, poiché: - Nel caso di atti persecutori, la vittima può già rimuovere la querela anche a processo avviato. 
- La procedibilità d’ufficio forzata può ledere la riservatezza della vittima, costretta a partecipare al processo. 
 
- La disparità di trattamento tra reati connessi a diversi decreti è irragionevole. 
 
- Rimedio: 
- La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, nella parte in cui si applica al reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) connesso a danneggiamento (art. 635 c.p.). 
- Stabilisce che i termini per la querela decorrano dalla pubblicazione della sentenza in G.U. 
Schema Riepilogativo
| Aspetto | Descrizione | 
|---|---|
| Norma impugnata | Art. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia). | 
| Parametro costituzionale | Art. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza). | 
| Contesto | Procedimento penale per atti persecutori e danneggiamento; querela rimessa. | 
| Problema | La norma blocca l’applicazione della procedibilità a querela per reati connessi. | 
| Argomenti pro illegittimità | 1. Deroga ingiustificata alla lex mitior. 2. Disparità di trattamento. | 
| Difesa dello Stato | Tutela delle vittime vulnerabili. | 
| Decisione Corte | Illegittimità costituzionale: la deroga non è ragionevole e viola l’art. 3. | 
| Effetti | Decorrenza dei termini per querela dalla pubblicazione della sentenza. | 
Punti Chiave
- La Corte ribadisce che le modifiche al regime di procedibilità sono soggette al principio di retroattività della lex mitior. 
- La deroga al principio deve essere giustificata da esigenze costituzionali, assenti in questo caso. 
- La sentenza favorisce l’imputato e la vittima, consentendo l’estinzione del reato per remissione di querela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
