28 luglio 2025

❌ATTENZIONE: nuovi termini per presentare la querela❌ Sentenza 123/2025 Corte Costituzionale: dice no alle disparità ingiustificate nella procedibilità dei reati

 


La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "riforma Cartabia"), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La disposizione impugnata stabilisce che, per alcuni reati (violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti), si continui a procedere d’ufficio anche quando il reato connesso, originariamente procedibile d’ufficio, divenga perseguibile a querela per effetto di una modifica normativa successiva.

Contesto del Caso

  • Fatto: Il Tribunale di Verona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in un procedimento penale per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.). La persona offesa aveva rimesso la querela, ma l’applicazione dell’art. 85, comma 2-ter, impediva l’estinzione del reato per sopravvenuta remissione, mantenendo la procedibilità d’ufficio.

  • Norma impugnata: L’art. 85, comma 2-ter, prevede che i reati di cui agli artt. 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p. restino procedibili d’ufficio se connessi a un reato divenuto perseguibile a querela per effetto della riforma Cartabia o del decreto correttivo (d.lgs. n. 31/2024).

Argomenti del Rimettente (Tribunale di Verona)

  1. Violazione del principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior):

    • La disposizione impedisce l’applicazione di un regime più favorevole (procedibilità a querela) introdotto successivamente, senza giustificazioni ragionevoli.

    • Contrasta con l’art. 3 Cost., poiché crea un trattamento diseguale tra casi omogenei.

  2. Disparità di trattamento:

    • La norma opera solo per i reati connessi a delitti modificati dal decreto correttivo (d.lgs. n. 31/2024), ma non per quelli modificati dalla riforma Cartabia, creando un’ingiustificata differenza.

Difesa dello Stato (Avvocatura Generale)

  • La deroga al principio di retroattività è giustificata dalla tutela delle vittime vulnerabili, evitando loro di doversi "esporre" a querela a distanza di tempo.

  • La disparità di trattamento è inesistente, poiché i reati connessi sono diversi (danneggiamento vs. altri reati).

Decisione della Corte Costituzionale

  1. Natura della disposizione:

    • La norma ha carattere derogatorio rispetto al principio di retroattività della lex mitior, poiché blocca l’applicazione di un regime più favorevole.

  2. Violazione dell’art. 3 Cost.:

    • La deroga non è giustificata da esigenze costituzionalmente rilevanti. La tutela delle vittime non è sufficiente, poiché:

      • Nel caso di atti persecutori, la vittima può già rimuovere la querela anche a processo avviato.

      • La procedibilità d’ufficio forzata può ledere la riservatezza della vittima, costretta a partecipare al processo.

    • La disparità di trattamento tra reati connessi a diversi decreti è irragionevole.

  3. Rimedio:

    • La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 85, comma 2-ter, nella parte in cui si applica al reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) connesso a danneggiamento (art. 635 c.p.).

    • Stabilisce che i termini per la querela decorrano dalla pubblicazione della sentenza in G.U.



Schema Riepilogativo

AspettoDescrizione
Norma impugnataArt. 85, comma 2-ter, d.lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia).
Parametro costituzionaleArt. 3 Cost. (uguaglianza e ragionevolezza).
ContestoProcedimento penale per atti persecutori e danneggiamento; querela rimessa.
ProblemaLa norma blocca l’applicazione della procedibilità a querela per reati connessi.
Argomenti pro illegittimità1. Deroga ingiustificata alla lex mitior.
2. Disparità di trattamento.
Difesa dello StatoTutela delle vittime vulnerabili.
Decisione CorteIllegittimità costituzionale: la deroga non è ragionevole e viola l’art. 3.
EffettiDecorrenza dei termini per querela dalla pubblicazione della sentenza.

Punti Chiave

  • La Corte ribadisce che le modifiche al regime di procedibilità sono soggette al principio di retroattività della lex mitior.

  • La deroga al principio deve essere giustificata da esigenze costituzionali, assenti in questo caso.

  • La sentenza favorisce l’imputato e la vittima, consentendo l’estinzione del reato per remissione di querela.

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