24 luglio 2025

Patteggiamento reati contro la p.a. - restituzione prezzo o profitto del reato- come procedervi

La sesta sezione di legittimità ha offerto utili delucidazioni in ordine alla condizione di procedibilità del patteggiamento, in tema di delitti contro la p.a., come prevista dall'art. 444-comma 1-ter cod. proc. pen.. Al riguardo la Corte ha ritenuto che <<la restituzione del profitto o del prezzo del reato prevista dall'art. 444-comma 1-ter cod. proc. pen. non va intesa come la retrocessione di quanto ricevuto per commettere il reato allo stesso soggetto da cui è stata ricevuta (come nel caso della corruzione), né come ristoro o riparazione della perdita economica subita dal soggetto danneggiato dalla indebita appropriazione (nel caso del peculato) o dalla vittima dell'abuso costrittivo del pubblico ufficiale (nel caso della concussione), ma come un atto dispositivo di carattere patrimoniale che dia conto della dismissione del vantaggio economico, con la messa a disposizione della somma corrispondente al prezzo o al profitto del reato quale condizione processuale per poter accedere al rito del patteggiamento, affidando poi all'autorità giudiziaria la valutazione della destinazione da dare in concreto a tale offerta >>.

In ogni caso la sentenza ha precisato che la violazione della condizione è denunciabile con ricorso per cassazione dal momento che la pronuncia di merito <<ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, vizio deducibile ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., secondo il regime generale delle impugnazioni (fra le tante, Sez. 6, n. 19679 del 27/01/2021, Bove, Rv. 281664)>>. (sentenza al link),

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La Corte di legittimità ribadisce la manifesta infondatezza della q.l.c della norma che preclude di ricorrere personalmente.

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