La Suprema Corte di
Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data
16.01.2026, ha affrontato il delicato tema del rapporto sussistente tra le
fattispecie di reato previste rispettivamente dall’art. 570 c. 2 n. 2 c.p. e
dall’art. 570 bis c.p. (sentenza al link)
I Giudici hanno ravvisato
l’esistenza di un contrasto interpretativo.
Invero, secondo un più risalente
orientamento giurisprudenziale, la previsione incriminatrice di cui all’art.
570 bis c.p. era posta a presidio dell’adempimento degli obblighi di natura
economica statuiti dal giudice civile in tema di separazione, scioglimento,
cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché
nell'affidamento condiviso dei figli.
Di contra, sempre secondo
siffatto orientamento, la norma di cui all’art. 570 c. 2 n 2 c.p. mirava a
tutelare il minore, in stato di bisogno, al quale non fossero garantiti i mezzi
di sussistenza.
La Corte, con la pronuncia
richiamata, aderisce a un più recente arresto, ormai prevalente, in forza del
quale, tra le due fattispecie incriminatrici sussiste un rapporto di specialità
“dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna,
costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale, quale
proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all'art.
570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l'elemento
specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché,
con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due
volte la medesima condotta materiale.”.
Di conseguenza, integra la
sola fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c. 2 c.p., e non anche quella di
cui all’art. 570 bis c.p. che rimane assorbita dalla prima, il comportamento dell’agente
che non provveda al mantenimento dei figli minori versando quanto statuito dal
giudice civile, ove dall’inadempimento derivi la mancata prestazione dei mezzi
di sussistenza.
* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo.

