21 settembre 2026

La Corte si pronuncia sul controverso rapporto tra 570 e 570 bis c.p.- di Laura Platino*

 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n 12321, resa dalla Sesta Sezione penale in data 16.01.2026, ha affrontato il delicato tema del rapporto sussistente tra le fattispecie di reato previste rispettivamente dall’art. 570 c. 2 n. 2 c.p. e dall’art. 570 bis c.p. (sentenza al link)

I Giudici hanno ravvisato l’esistenza di un contrasto interpretativo.

Invero, secondo un più risalente orientamento giurisprudenziale, la previsione incriminatrice di cui all’art. 570 bis c.p. era posta a presidio dell’adempimento degli obblighi di natura economica statuiti dal giudice civile in tema di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché nell'affidamento condiviso dei figli.

Di contra, sempre secondo siffatto orientamento, la norma di cui all’art. 570 c. 2 n 2 c.p. mirava a tutelare il minore, in stato di bisogno, al quale non fossero garantiti i mezzi di sussistenza.

La Corte, con la pronuncia richiamata, aderisce a un più recente arresto, ormai prevalente, in forza del quale, tra le due fattispecie incriminatrici sussiste un rapporto di specialità “dal momento che, a fronte di un nucleo di condotta che le accomuna, costituito dalla violazione dell'obbligo di assistenza materiale, quale proiezione del dovere di cura, solo nel reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. si aggiunge l'elemento specializzante della conseguente privazione dei mezzi di sussistenza; sicché, con la duplicazione delle imputazioni, verrebbe posta a carico del soggetto due volte la medesima condotta materiale.”.

Di conseguenza, integra la sola fattispecie criminosa di cui all’art. 570 c. 2 c.p., e non anche quella di cui all’art. 570 bis c.p. che rimane assorbita dalla prima, il comportamento dell’agente che non provveda al mantenimento dei figli minori versando quanto statuito dal giudice civile, ove dall’inadempimento derivi la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza.

 

* Avvocato del Foro di Palermo, ha svolto attività di tutorato presso l' Università di Giurisprudenza di Palermo. 

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