La Corte di Cassazione ha precisato che <<nella fase di rinvio conseguente all’annullamento di un provvedimento cautelare disposto dalla Corte di Cassazione, è consentita l’introduzione di nuovi elementi indiziari, sia con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria sia in relazione alla permanenza o insorgenza delle esigenze cautelari (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268978–01; Sez. 6, n. 29689 del 29/09/2020, D’Angelo, Rv. 279695–01; Sez. 6, n. 34127 del 06/07/2023, Lacatus, Rv. 285159–01)>>.
Nella medesima pronuncia si è poi affermato che <<il Collegio intende dare seguito al consolidato principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui sono affetti da inutilizzabilità gli atti investigativi acquisiti ai sensi dell’art. 430 cod. proc. pen. in data successiva all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari qualora non siano tempestivamente depositati e messi a disposizione dell’indagato mediante formale avviso di deposito, così da consentirgli l’effettivo esercizio delle facoltà difensive riconosciutegli dall’ordinamento (Sez. 3, n. 35311 del 08/06/2011, Verlato, Rv. 250858 – 01; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, F. Rv. 273527 01; Sez. 4, n. 8085 del 08/11/2018, D’Arienzo, Rv. 275150 – 01; Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, Possente, Rv. 280646 – 01; Sez. 4, n. 32361 del 23/09/2025, Costa, Rv. 288464 – 01, in motivazione)>>. (sentenza al link)
