Le Sezioni unite ritengono che i soggetti sottoposti a misure di prevenzione, nonchè condannati con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51 cpp ovvero per il delitto di traferimento fraudolento di valori (oggi previsto dall'art. 512 bis c.p.), siano sottoposti all'obbligo comunicativo delle variazioni patrimoniali superiori a 10.329,14 euro, anche se la variazione patrimoniale sia intervenuta per successione. Tuttavia, il Giudice dovrà verificare l'idoneità della condotta a porre in perciolo il bene giuridico protetto (informazione provvisoria al link).
Per eventuali approfondimenti si allega anche ordinanza di remissione(ordinanza di remissione al link)