La IV sezione della Corte di legittimità, nell'accogliere un ricorso straordinario per omessa valutazione di un motivo di ricorso, ha precisato che :
<<quando la correzione dell'errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato omesso proprio a causa della inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio di cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall'errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell'udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza>>.
In applicazione del superiore principio, i giudici di legittimità hanno revocato la sentenza inficiata dall'errore e rinviato a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso originariamente proposto. (sentenza al link)