Le Sezioni Unite hanno affermato che “Il limite all’aumento di cui alla previsione dell’art. 99, comma sesto, cod. pen.: - non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale; - non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge n. 251 del 2005”.