Con sentenza n. 31707/22 la sezione feriale ha dichiarato inammissibile il ricorso rimesso a mezzo pec, ma <<sottoscritto di pugno dal difensore su supporto cartaceo>>.
Al riguardo la Corte ha osservato che <<la sottoscrizione in forma digitale dell'atto è, ..., espressamente richiesta dal legislatore a pena di inammissibilità e nessuna sanatoria può intervenire sul punto. E', pertanto, inammissibile l'atto che, pur essendo stato ritualmente trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, risulti privo di sottoscrizione digitale>> (sentenza al link)