Abbiamo già dato conto di una pronuncia (al link) della sezione feriale con cui è stato ribadito il <<principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, NON prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal Procuratore Generale alla Cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento (Sez. fer., sentenza n. 31143/22).
Con altra sentenza la Corte ha non soltanto il ribadito l'asserto testè riportato, ma ha anche al riguardo richiamato <<l'ipotesi di sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.>>, perchè la difensa aveva comunque rassegnato le sue conclusioni (Sez. fer., sentenza n. 31142/22).(sentenza al link)
Per una migliore intelligenza della pronuncia si precisa che il giudizio di legittimità era originariamente calendato per il 24.06.2022 ed in vista di esso, il 06.06.2022 il P.G. aveva formulato la sua requisitoria, ritualmente rimessa alla difesa, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Il successivo 14.06., il ricorrente rassegnava le proprie conclusioni. Sennonché l'udienza veniva differita al successivo 11.08.
Il 6.07.2022, in vista della nuova udienza il P.G. formulava ulteriore requisitoria scritta, che tuttavia NON veniva rimessa alla difesa. Nel frangente, le richieste della Procura venivano parzialmente rimodulate, chiedendo <<annullarsi il provvedimento impugnato limitatamente ad attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, con inammissibilità nel resto>>. Non è dato sapere se la parziale richiesta di inammissibilità sia stata modulata sulla scorta dei medesimi argomenti già dispiegati nella prima requisitoria.
La difesa, rimasta all'oscuro delle nuove conclusioni del P.G, seppur tempestive, in omaggio al dato normativo, che prevede il deposito delle conclusioni difensive entro il quinto giorno antecedente l'udienza, reiterava le medesime conclusioni già rassegnate.
Il 10.08.2022, cioè il giorno antecedente il giudizio, la cancelleria rimetteva le nuove conclusioni al difensore.
Nondimeno, per la Corte NON ricorreva <<alcuna necessità di rinvio dell'udienza, dovendosi invero fare applicazione del consolidato principio per cui in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altre parti del procedimento (Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020 - dep. 10/12/2020, Rv. 280388 - 01). Nella specie, nessun pregiudizio è derivato alla difesa dalla mancata tempestiva conoscenza della requisitoria del PG datata 6.07.2022, in quanto non solo la stessa risulta essere parzialmente riproduttiva, in melius, delle conclusioni di cui alla precedente requisitoria del PG datata 6.06.2022 ritualmente comunicata, ma anche, e SOPRATTUTTO, perché è la stessa difesa ad essersi avvalsa - depositando le conclusioni scritte in data 5.08.2022 in vista dell'udienza 11.08.2022.-, della facoltà al cui esercizio l'atto nullo è preordinato, versandosi quindi nell'ipotesi di sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. b), cod. proc. pen.>>.
Dalla lettura di diverse sentenze rese dalla Corte di cassazione sul tema, sembra potersi concludere che ricorra un approccio sostanzialmente poco attento alle esigenze difensive.
Invero, per quanto la disciplina emergenziale risulti carente sul piano delle conseguenze per l'omessa o intempestiva trasmissione delle conclusioni dell'ufficio di Procura, resta fermo che l'enunciato normativo pone precise cadenze e oneri a tutela della possibilità di interlocuzione difensiva.
Al riguardo si rammenti che <<entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede IMMEDIATAMENTE a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a
mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni>>.
La difesa ha dunque uno spazio di 10 giorni per articolare le sue conclusioni e tale spazio non può essere certamente compresso sulla scorta di disguidi amministrativi o di valutazioni del Decidente in ordine alla "consistenza" della requisitoria del Pubblico Ministero. La compressione degli spazi accordati dal legislatore alla difesa, per svolgere la sua funzione, integra una nullità. Peraltro nel caso di specie la sanatoria invocata dai Giudici nomofilattici non può trovar luogo, per la semplice ragione che ne difetta il presupposto: la difesa non è stata posta a conoscenza delle conclusioni altrui e quindi non si può fare questione dell'effettivo esercizio della norma violata.