Nel caso di rapina aggravata il delitto può ritenersi integrato anche dal c.d. dolo concomitante e/o sopravvenuto, dal momento che gli elementi soggettivi della minaccia o della violenza ai fini dell'impossessamento non devono sussistere preventivamente ma possono insorgere in fieri.
Si legge in sentenza: <<Difatti è ben possibile ritenere che il reato sia integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, in quanto la coscienza e volontà del soggetto attivo, dovendo cadere sulla funzione e sull'efficacia della minaccia o della violenza, strumentali rispetto all'impossessamento, non devono necessariamente preesistere all'inizio della attività integratrice dal reato, ma possono insorgere anche in un secondo momento, peraltro durante il compimento degli atti di violenza o di minaccia (Sez. 2, n. 32231 del 07/10/2020, Sperla; Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644-01; Cass. Sez. 1, n. 10097 del 09/01/1974, Rv. 128864- 01)>>.