05 settembre 2022

La feriale conferma: nessuna lesione in caso di tardiva trasmissione requisitoria scritta.

 

La sezione feriale della Corte regolatrice con la sentenza n. 31143/22 ha confermato il <<principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, NON prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal Procuratore Generale alla Cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento (Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Rv. 280388)>>(sentenza al link).

Nel caso di specie, a fronte di un'udienza da celebrarsi l'11.08, il 7.08 il difensore lamentava a mezzo pec di non avere ricevuto copia della requisitoria del P.G. , adducendo pertanto di non essere in grado di argomentare nulla al riguardo. La requisitoria veniva rimessa a mezzo pec del 10.08, ad appena un giorno dalla celebrazione dell'udienza. Nondimeno, nell'economia della sentenza, non si poneva il problema di rinviare il giudizio, giacché il Requirente aveva richiesto l'accoglimento del primo ed assorbente motivo di ricorso, con cui si adduceva una nullità della notifica del d.c. in appello. 

La Corte ha poi ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui il difensore aveva dedotto che <<la suddetta notifica era stata eseguita presso il difensore di fiducia dell'imputato, sebbene questi avesse dichiarato, ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., di non accettare le notifiche destinate al suo assistito>> e benché  l'imputato non avesse giammai eletto domicilio presso di lui.

Al riguardo la Corte ha rilevato che <<a partire dalla lezione interpretativa impartita dalle Sezioni Unite Palumbo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Rv. 229539), secondo cui, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen., questa Corte ha affermato che la notificazione della citazione effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, pur in mancanza di un'elezione di domicilio da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo idonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l'atto è stato notificato, con la conseguente applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. e, comunque, con la decadenza dalla possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8826 del 10/02/2005, Rv. 231588)>>.

Posta tale giurisprudenza, ove il ricorrente si limiti ad allegare la difformità della notifica dal modello legale, senza indicare <<elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius" (Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014 - dep. 16/07/2015, Rv. 265600)>>, il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo.  

Nondimeno, può essere utile rammentare che recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che <<la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, anzichè presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato>> (Cassazione penale sez. II, ud. 13/09/2018, dep. 12/10/2018, n.46507).  

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