19 settembre 2022

Malversazione a danno dello Stato – Finanziamento erogato ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020 – Destinazione delle somme a finalità diverse – Configurabilità del reato.

 


La Sesta Sezione penale, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ha affermato che integra il reato di malversazione a danno dello Stato la condotta di chi, avendo ricevuto da un istituto di credito un finanziamento assistito dalla garanzia pubblica rilasciata dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell’art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. decreto liquidità), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, impieghi le somme per finalità diverse da quelle cui detto finanziamento è destinato per legge.

Ultima pubblicazione

Se sia appellabile dall'imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato il medesimo al risarcimento del danno in favore della parte civile. Atti alla Corte Costituzionale

  La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in...

I più letti di sempre