Con la sentenza n. 32221 del 2022 (relatore C. Russo) sentenza al link, la prima sezione della Corte regolatrice ha dato luogo a delle importanti precisazioni in tema di sottoscrizione dell'impugnazione digitale.
Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Bologna aveva dichiarato inammissibile un'istanza di riesame in quanto <<inviata, attraverso posta elettronica certificata, mediante documento NON conforme ALLE SPECIFICHE TECNICHE previste dal decreto attuativo dell'art. 24, comma 6-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176>>. In particolare risultava che il difensore avesse apposto sia una firma autografa che digitale al gravame, dunque l'atto non era nativo digitale, per come prescritto invece dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.
Avverso il predetto provvedimento, il difensore dell'indagato interponeva ricorso per cassazione, sostenendo che <<pur essendo vero che il documento inviato non era conforme alle specifiche tecniche in quanto proveniente dalla scansione di una immagine, pur tuttavia non era stata lesa nessuna certezza sul sottoscrittore perché ad esso era stata aggiunta anche la firma digitale, con la conseguenza che la doppia firma dava paradossalmente maggiori garanzie di autenticità del documento, perché l'apposizione di firma digitale trasforma il documento in un nuovo originale, e perché, in ogni caso, per regole generali del codice dell'amministrazione digitale i documenti cui è apposta firma digitale devono essere considerati validi da una pubblica amministrazione>>.
La Corte ha accolto il ricorso.
I Supremi giudici hanno anzitutto osservato che l'art. 24, comma 6-sexies, dl. n. 137 del 2020 sanziona con l'inammissibilità soltanto la mancata sottoscrizione digitale dell'impugnazione. Diversamente nella norma del comma 6-sexies non si rinviene alcuna sanzione della prescrizione a mente della quale il documento deve essere nativo digitale (ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine).
E, d'altronde, hanno specificato i Supremi Giudici, <<una norma che avesse previsto l'inammissibilità di un atto per il mancato rispetto delle specifiche tecniche, previste dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, avrebbe anche potuto essere censurata di incostituzionalità, finendo per attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge>>.
La pronuncia della Corte appare ineccepibile: il Tribunale felsineo ha ritenuto una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. Tuttavia v'è da chiedersi se l'errore in cui è incorso il Giudice di merito, a fronte peraltro di un'impugnazione in tema di misure cautelari, non costituisca il precipitato di una lunga erosione al favor impugnationis.
Per approfondimenti rimandiamo al link con una guida delle norme e delle modalità di deposito.