25 agosto 2024

❌ Da oggi si riducono gli oneri per proporre impugnazione, ma soltanto per il difensore di fiducia ❌

Entra in vigore la c.d. riforma Nordio. Segnaliamo che in tema di impugnazioni è abrogato il 581 comma 1 ter, a mente del quale 

con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Diversamente, il 581 comma 1 quater è stato interpolato riferendolo al solo difensore di UFFICIO, di talché, esso ora prevede che  

nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di UFFICIO è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.


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