25 agosto 2024

❌ Da oggi si riducono gli oneri per proporre impugnazione, ma soltanto per il difensore di fiducia ❌

Entra in vigore la c.d. riforma Nordio. Segnaliamo che in tema di impugnazioni è abrogato il 581 comma 1 ter, a mente del quale 

con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Diversamente, il 581 comma 1 quater è stato interpolato riferendolo al solo difensore di UFFICIO, di talché, esso ora prevede che  

nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore di UFFICIO è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.


Ultima pubblicazione

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 83 cpp.

  La Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 83 cpp,   1) nella parte in cui non prevede che, nel caso di res...

I più letti di sempre