27 novembre 2025

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo l'art. 83 cpp.

 

La Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 83 cpp,  

1) nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. In sostanza il medico strutturato potrà citare a giudizio l'assicuratore della struttura sanitaria o socio sanitaria; 

 2) in via consequenziale, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, l'imputato- medico libero professionist- possa citare a giudizio il proprio assicuratore.

(comunicato al link) (sentenza al link)

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