La Corte di Cassazione chiarisce che, sebbene l'orientamento maggioritario (che la Corte stessa preferisce ) ritenga che negare l'interrogatorio richiesto dopo l'ammissione al rito abbreviato configuri una nullità , tale nullità è "di ordine generale e a regime intermedio".
In base all'art. 182 c.p.p., comma 2, questa nullità deve essere eccepita dalla parte presente (l'imputato e il suo difensore) "immediatamente dopo il suo compimento".
Nel caso di specie, dai verbali di udienza non risulta che la difesa abbia eccepito la nullità dell'ordinanza che rigettava l'interrogatorio.
Conclusione: In mancanza di una tempestiva eccezione, la nullità è "rimasta sanata" (ovvero, guarita/superata)..
