La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 322-quater cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all’atto della pronunzia della sentenza di condanna, risulti che l’imputato abbia, medio tempore, risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita.
