La seconda sezione ha dato continuità all'orientamento di legittimità della medesima sezione ( in precedenza Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 - 01; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 02), secondo il quale, al fine di determinare se procedere all'interrogatorio preventivo cautelare, non si deve avere riferimento alla domanda cautelare, ma alle valutazioni effettuate dal giudice, investito della stessa.
Del pari, la sentenza che si annota ha ribadito che l'eventuale nullità dell'ordinanza genetica, prevista dall'art. 292, comma 3 - bis, cod. proc. pen., qualora non sia preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi in cui è previsto, è di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., riguardando la violazione del diritto di difesa, con la conseguenza che deve essere dedotta con l'interrogatorio di garanzia postumo, nel frattempo svolto, che rappresenta il primo momento utile, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., restando altrimenti sanata. Ne consegue che la relativa eccezione è proponibile in sede di riesame, ovvero la nullità è rilevabile d'ufficio dal tribunale, solo se sia stata previamente sollevata in sede di interrogatorio e respinta dal giudice.(sentenza al link)
