La Sesta Sezione ha affermato, in tema di confisca, che il terzo interessato, che intenda dedurre l’errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione, non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art 625-bis cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell’errore materiale, posto che l’emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto, ma può attivare l’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa.
