Il Tribunale di Salerno aveva prosciolto l'imputata, constatando che il reato di furto di energia elettrica era contestato in modo tale da risultare procedibile a querela e, soprattutto, per quel che qui interessa, ritenendo irrilevante la contestazione - intervenuta in udienza- dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7, cod. pen., che rendeva il reato procedibile d'ufficio. Invero, il Tribunale aveva ritenuto che il decorso del termine relativo alla proposizione della querela imponesse l'immediata declaratoria dell’improcedibilità̀ dell'azione penale.
Il P.G. presso la Corte distrettuale ha interposto ricorso adducendo che il Tribunale, nel ritenere priva di rilievo la contestazione suppletiva operata dal pubblico ministero, avrebbe violato gli artt. 516 e ss. cod. proc. pen. e avrebbe leso il potere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale e di modificare l'imputazione.
La Corte di Cassazione adita, pur richiamando le SS.UU. Domingo (n. 49935 del 28/09/2023), secondo cui la maturata causa di estinzione (per prescrizione) del reato prevale sulla successiva contestazione suppletiva, sono addivenute alla soluzione opposta in caso di improcedibilità per difetto di querela, ponendo mente <<agli effetti, distorsivi e poco coerenti con il principio costituzionale di obbligatorietà̀ della azione penale, che deriverebbero dal riconoscimento della prevalenza massima accordata al venire meno della condizione di procedibilità>> (sentenza al link)
