24 settembre 2024

Il principio dell’ "oltre il ragionevole dubbio" e il giudizio per Cassazione

 



Il principio dell’ "oltre il ragionevole dubbio", introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla Legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata, come avvenuto nel caso di specie, incontrovertibilmente esclusa. Diventa perciò un fuor d’opera invocare la violazione del suddetto principio qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prove di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze istruttorie, nonché estranee all’ordine naturale delle cose e, ancor prima, della logica. Del resto, circoscrivere alle sole dichiarazioni della vittima, come avvenuto nel ricorso, le doglianze volte a contestare l’affermazione di responsabilità equivale a ignorare come queste si inseriscano all’interno di un composito quadro probatorio globalmente valutato, non potendo il giudice di merito limitarsi a una considerazione atomistica e parcellizzata delle singole risultanze istruttorie.

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