20 settembre 2024

Il giudice omette di valutare la memoria difensiva: oneri e conseguenze

 



L’omessa valutazione di memorie difensive non è, di per sé sola, causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di un’ipotesi prevista dalla legge; nondimeno, essa può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018), nel senso che la parte ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019).
 
Si tratta tuttavia di un indirizzo non pacifico. 
Invero, altro arresto aveva rilevato che <<l' omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie in relazione al necessario vaglio delibativo delle questioni devolute >> (Sez. VI, ud. 03/10/2013, dep. 20/03/2014, n.13085 che cita Sez. 1^, 7 luglio 2009, n. 31245, Rv. 244321; Sez. 1^, 14 ottobre 2005, n. 45104, Rv. 232702; Sez. 1^, 6 maggio 2005, n. 23789, Rv. 232518; Sez. 1^, n. 37531 del 07/10/2010, dep. 20/10/2010, Rv. 248551). Al riguardo la Corte regolatrice, nel giustificare la sua tesi, ha specificato che  <<la facoltà delle parti di presentare memorie ed istanze costituisce, infatti, uno dei principali strumenti di attuazione del principio del contraddittorio ancor prima che venga instaurato il processo (Rel. prel., 177 ss.), con la conseguenza che la motivazione stessa dell'atto conclusivo del percorso processuale risulta indirettamente viziata per il mancato apprezzamento degli argomenti sviluppati nella memoria presentata da una delle parti processuali, in relazione alla fondatezza o meno delle diverse questioni che investono i punti e capi della decisione fatta oggetto di impugnazione>>.

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