19 febbraio 2026

Stop alle "indagini a strascico": la Cassazione blinda le e-mail contro i sequestri esplorativi. La notizia di reato non è un semplice sospetto: la Riforma Cartabia impedisce indagini esplorative e il monitoraggio totale della posta elettronica

 


Sintesi:

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro, ordinando l'immediata restituzione del materiale sequestrato senza possibilità di trattenere copia dei dati.

La sentenza si segnala per la sua rigorosa applicazione dei nuovi principi in materia di iscrizione della notizia di reato, affermando che un'accusa indeterminata e generica non può costituire il presupposto per l'adozione di atti di ricerca della prova invasivi come il sequestro, che altrimenti si trasformerebbero in inammissibili strumenti di indagine esplorativa a danno delle garanzie difensive dell'indagato.

sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link


Approfondimento:

La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da A.A., indagato per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 110, 81, 318, 321 c.p.), avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che confermava un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Il sequestro aveva ad oggetto le caselle di posta elettronica aziendali del ricorrente, dipendente di una delle società di navigazione (Moby Spa, C.I.N. Spa, Toremar Spa) coinvolte nell'indagine.

L'indagine ipotizzava una prassi corruttiva consistente nel rilascio sistematico di biglietti di viaggio gratuiti o a prezzi fortemente scontati a favore di circa 70 pubblici ufficiali in servizio presso la Capitaneria di Porto di Genova, organo deputato a effettuare ispezioni e controlli sulle navi delle compagnie indagate. L'inchiesta era scaturita dall'acquisizione, nel corso di un altro procedimento, di comunicazioni e file excel che documentavano l'emissione di tali biglietti tra il 2020 e il 2024.

Il procedimento cautelare era stato caratterizzato da una complessa serie di eventi, inclusi precedenti decreti di sequestro annullati dal Tribunale del riesame e dalla stessa Corte di Cassazione per vizi procedurali. Il decreto oggetto del ricorso in esame, emesso il 22 luglio 2025, rappresentava l'ultimo di una serie di tentativi da parte della Procura di Genova di acquisire le prove del presunto illecito.

Il difensore del ricorrente ha articolato il ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi principali:

  1. Tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato: si lamentava la violazione del diritto di difesa a causa della tardiva iscrizione del nominativo del ricorrente (avvenuta solo il 22 luglio 2025), nonostante il Pubblico Ministero disponesse di elementi a suo carico sin dall'ottobre 2024.

  2. Incompiutezza della notizia di reato: si contestava la genericità dell'iscrizione, che si limitava a un elenco di nomi e articoli di legge, senza una descrizione del fatto specifico addebitato a ciascun indagato. Tale indeterminatezza si rifletteva nel decreto di sequestro, rendendolo nullo per violazione dell'art. 253 c.p.p.

  3. Carenza di motivazione: il ricorso denunciava la mancanza di una motivazione adeguata nel decreto di sequestro e nell'ordinanza del riesame riguardo alle ragioni giustificative della misura, in particolare con riferimento all'oggetto del pactum sceleris.

  4. Violazione del principio di proporzionalità: si sosteneva che il sequestro "massivo" e indiscriminato dell'intero contenuto delle caselle di posta elettronica, in assenza di parole chiave o altri criteri di selezione, si configurasse come un'inammissibile misura esplorativa.

  5. Insussistenza del fumus delicti: si eccepiva una carenza radicale nella motivazione sulla sussistenza del fumus del reato di corruzione, data l'assoluta indeterminatezza del nesso tra l'utilità (i biglietti) e la specifica funzione o l'atto compiuto dal pubblico ufficiale, elemento considerato indefettibile della fattispecie.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro. La decisione si fonda, in via assorbente, sui motivi relativi all'indeterminatezza e all'incompiutezza della notizia di reato, vizi che inficiano la legittimità del conseguente atto di ricerca della prova.

Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede in un'approfondita analisi della nozione di "notizia di reato" alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. "Riforma Cartabia"), che ha novellato l'art. 335 c.p.p. e introdotto l'art. 335-bis c.p.p..

La Corte sottolinea come la riforma abbia definito i presupposti per l'iscrizione, richiedendo:

  • per l'iscrizione oggettiva (del reato): una notizia che contenga "la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice". La Corte chiarisce che il "fatto determinato" non può essere una mera indicazione degli elementi "nucleari" del reato, ma deve includere una descrizione di tutti gli elementi fattuali richiesti dalla norma incriminatrice (condotta, evento, nesso causale, presupposti, ecc.). Non costituisce notizia di reato un'informazione generica, incompleta o meramente evocativa di un illecito.

  • Per l'iscrizione soggettiva (dell'indagato): la presenza di "indizi a suo carico". La Corte, richiamando la Relazione illustrativa alla riforma e precedenti pronunce delle Sezioni Unite, precisa che il termine "indizi" esclude i meri sospetti, pur non richiedendo il livello della gravità indiziaria tipico delle misure cautelari personali. L'iscrizione deve basarsi su elementi fattuali specifici e soggettivamente orientati, che colleghino il fatto di reato al suo presunto responsabile.

Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che l'iscrizione a carico del ricorrente era palesemente illegittima. Essa consisteva in un semplice elenco di nomi (pubblici ufficiali e dipendenti delle società) e nell'indicazione degli articoli di legge violati, senza alcuna descrizione di un fatto determinato e specifico.

La Corte afferma:

Tirando le fila del ragionamento svolto con riferimento al caso in esame si è evidentemente al cospetto di una iscrizione della notizia di reato a carico del ricorrente (effettuata il 22 luglio 2025) del tutto vaga e indeterminata, costituita da un elenco nominativo [...] con una mera indicazione delle fattispecie incriminatrici violate (artt. 110 e 318 cod. pen.).

Questa indeterminatezza si è tradotta in un decreto di sequestro altrettanto generico, che non permetteva di individuare gli elementi costitutivi del reato di corruzione contestato: né l'atto d'ufficio o la funzione asservita, né le condotte specifiche dei singoli, né la natura dell'accordo criminoso, che non può esaurirsi nella mera fruizione di un'utilità.

La Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui il sequestro probatorio non può avere una finalità meramente esplorativa, volta cioè alla ricerca di una notitia criminis non ancora individuata. Nel caso di specie, la genericità dell'accusa e l'ampiezza del sequestro dimostravano che la sua finalità era proprio "quella della ricerca di una notizia di reato, piuttosto che quella della sua conferma".

Viene inoltre censurato l'operato del Tribunale del riesame, il quale si è limitato a una verifica formale, ritenendo sufficiente l'indicazione delle norme di legge violate. La Corte ricorda che il giudice del riesame ha il potere-dovere di esercitare un controllo di legalità sostanziale sulla sussistenza del fumus commissi delicti, valutando la congruità degli elementi offerti dall'accusa per verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Questo controllo deve essere effettivo e non meramente apparente, tenendo conto anche delle argomentazioni difensive.

Infine, la Corte ha ritenuto fondati anche i rilievi sulla violazione del principio di proporzionalità, dato che il sequestro massivo delle caselle di posta elettronica non era giustificato da una motivazione adeguata che ne spiegasse la necessità in termini così estesi.

Scarica la sentenza Cass. pen. Sez. VI, n. 5994 del 13/02/2026 (ud. 15/12/2025) al link






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