Reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020 – Annullamento parziale – Dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità – Giudizio di rinvio – Decorrenza dei termini di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. – Esclusione.
La Seconda Sezione penale ha affermato che, per i reati commessi a far data dall’1 gennaio 2020, a seguito dell’annullamento parziale pronunziato dalla Corte di cassazione, ove sia stata disposta la dichiarazione di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen.
(I.A.)
Fatti e percorso processuale
- Prime decisioni: Il Tribunale di Messina (23/04/2024) aveva condannato gli imputati per ricettazione; la Corte d’appello di Messina (16/06/2025) ha confermato le condanne.
- Impugnazioni: Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori, deducendo plurime censure (violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento probatorio, mancata applicazione di attenuanti e della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p.).
Questioni giuridiche principali esaminate
- Correlazione imputazione/sentenza: verifica se la sentenza di appello abbia mutato radicalmente il fatto rispetto alla contestazione (art. 521 c.p.p.).
- Valutazione probatoria: adeguatezza della motivazione di merito in relazione alle intercettazioni e alle dichiarazioni testimoniali.
- Applicabilità di attenuanti e cause di non punibilità: in particolare art. 62 n.4 c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità), art. 648 comma 4 c.p. (attenuante speciale) e art. 131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto).
- Effetti dell’annullamento parziale e termini di improcedibilità: interpretazione dell’art. 344‑bis c.p.p. e rapporto con l’autorità di cosa giudicata parziale (art. 624 c.p.p.).
Sintesi breve della questione procedurale: La sentenza chiarisce che, quando la Cassazione annulla parzialmente una condanna ma dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità, si forma un giudicato parziale che impedisce la decorrenza del termine di improcedibilità previsto dall’art. 344‑bis c.p.p. nel giudizio di rinvio; la Corte motiva questa soluzione con riferimento testuale all’art. 624 c.p.p. e alla funzione del giudicato parziale. (Riferimento: Cass. Sez. II, sent. 1988/2025, 12/11/2025).
1. Nucleo della disamina della Corte
- Punto centrale: la Corte interpreta il comma 8 dell’art. 344‑bis c.p.p. in coordinamento con art. 624 c.p.p., ritenendo che se la Cassazione, nell’annullamento parziale, dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità (cioè forma giudicato su accertamento del fatto e attribuzione), nel giudizio di rinvio non decorre il termine di improcedibilità previsto dall’art. 344‑bis. .
- Motivazione logico‑sistematica: la Corte sottolinea che il comma 8 richiama espressamente l’art. 624; tale richiamo non sarebbe significativo se il legislatore avesse voluto comunque far decorrere il termine di improcedibilità anche quando è già sorto un giudicato parziale. La ratio è evitare che la nuova disciplina dell’improcedibilità annulli gli effetti del giudicato già formato. (Cass. 12/11/2025).
2. Effetti pratici del giudicato parziale
- Barriera alla prescrizione e all’improcedibilità: la formazione del giudicato parziale produce una “barriera invalicabile” rispetto a certe cause di estinzione (es. prescrizione) e, secondo la Corte, impedisce anche l’avvio del conteggio dell’improcedibilità ex art. 344‑bis nel giudizio di rinvio. Ciò tutela l’efficacia dell’accertamento definitivo già intervenuto. .
- Limiti al potere del giudice di rinvio: il giudice chiamato a riesaminare i punti annullati non può rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità divenuto irrevocabile; il suo esame è circoscritto ai profili indicati dalla Cassazione. (Cass. Sez. U. citata nella sentenza).
3. Coerenza con la finalità dell’art. 344‑bis
- Finalità dell’art. 344‑bis: introdurre limiti temporali ai giudizi di impugnazione per garantire ragionevole durata del processo; la Corte evita però che tale meccanismo produca effetti retroattivi o contraddittori rispetto al giudicato già formato.
4. Conseguenze pratiche per il processo di rinvio
- Quando il termine non decorre: se la Cassazione dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità (art. 624), il giudizio di rinvio non è soggetto al termine‑improcedibilità; il processo può proseguire per i soli punti rimessi senza rischio di improcedibilità automatica. (Cass. 12/11/2025).
- Raccomandazione pratica (per difesa e giudice): nelle impugnazioni è cruciale chiedere alla Cassazione, se utile, la declaratoria esplicita delle parti irrevocabili della sentenza, perché ciò condiziona la decorrenza dei termini e la strategia processuale.
Diagramma operativo per il caso concreto della sentenza
