20 ottobre 2025

Misure cautelari e omesso preventivo interrogatorio in procedimento plurisoggettivo: conseguenze e nullità



a) MISURE CAUTELARI – Personali – Procedimento plurisoggettivo – Interrogatorio di garanzia preventivo – Omissione per esigenze cautelari impeditive o reati ostativi – Riferibilità della causa ostativa al singolo indagato – Necessità – Rilevanza di cause derogatorie afferenti a coindagati, anche gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati – Esclusione.

b) NULLITÀ PROCESSUALI – Omessa effettuazione del previo interrogatorio di garanzia ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. – Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Deducibilità per la prima volta dinanzi al Tribunale del riesame o rilevabilità ex officio da parte dello stesso – Ammissibilità – Deducibilità della nullità oltre detta fase – Esclusione.


a) La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati.

b) La Sesta Sezione penale, in tema di nullità processuali, ha affermato che l’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest’ultimo rilevata ex officio anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall’interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.


Il commento alla sentenza

Contesto del caso

  • Misura cautelare: Arresti domiciliari applicati dal Tribunale di Roma (confermando l'ordinanza del GIP di Civitavecchia del 19 gennaio 2025) per il reato di favoreggiamento in un caso di estorsione.

  • Fatti contestati:

    • ST. avrebbe fornito dichiarazioni reticenti alla polizia giudiziaria riguardo alla conoscenza di soggetti coinvolti in un'estorsione.

    • L'estorsione riguardava la consegna di un veicolo intestato alla compagna di FDF o a FG, come pagamento di un debito derivante da cessione di stupefacenti. Il veicolo fu poi acquistato dalla società MC.

Ricorso di ST

ST ha presentato ricorso attraverso il suo difensore, sostenendo sei motivi principali:

  1. Violazione dell'art. 378 c.p. (favoreggiamento): Manca la prova di un contributo materiale idoneo a eludere le indagini.

  2. Violazione degli artt. 378 e 384 c.p.: Il Tribunale ha erroneamente escluso la causa di non punibilità (art. 384 c.p.), nonostante la genericità delle dichiarazioni di DF

  3. Mancanza di motivazione sul pericolo di reiterazione criminosa: La valutazione si basava su precedenti di polizia e contesti delinquenziali senza analisi concreta.

  4. Violazione degli artt. 163 c.p. e 275 c.p.p.: Mancata valutazione della concepibilità della sospensione condizionale della pena.

  5. Mancanza di motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio: La motivazione era generica e non specifica.

  6. Violazione degli artt. 291 e 292 c.p.p.: Omesso interrogatorio preventivo dell'indagato, richiesto dalla legge.

Decisione della Cassazione

La Corte ha esaminato i motivi e si è concentrata sui punti chiave:

  1. Primi due motivi: Ritenuti infondati. Il Tribunale aveva correttamente valutato gli indizi a carico di ST, escludendo la causa di non punibilità.

  2. Quinto e sesto motivoFondati. La Cassazione ha rilevato che:

    • Il pericolo di inquinamento probatorio era motivato in modo generico e non concreto.

    • L'omissione dell'interrogatorio preventivo (art. 291 c.p.p.) ha determinato una nullità genetica dell'ordinanza cautelare, poiché viola il diritto di difesa. La legge n. 114/2024 impone tale interrogatorio salvo casi eccezionali.

    • La nullità si estende sia all'ordinanza del GIP che a quella del Tribunale di Roma.

Principi giuridici affermati

  • Interrogatorio preventivo: È un presupposto essenziale per la validità della misura cautelare, salvo eccezioni (es. pericolo di fuga o inquinamento probatorio concretamente dimostrato).

  • Nullità genetica: L'omissione dell'interrogatorio rende nullo l'intero provvedimento cautelare, non sanabile in sede di riesame.

  • Deducibilità del vizio: La nullità può essere eccepita in sede di riesame e/o rilevata ex officio dal Tribunale del riesame, anche se non sollevata durante l'interrogatorio di garanzia.

Dispositivo finale

La Cassazione ha:

  1. Annullato senza rinvio le ordinanze del GIP e del Tribunale di Roma.

  2. Ordinato la liberazione immediata di ST, salvo detenzione per altri motivi.






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