Contesto del caso
Misura cautelare: Arresti domiciliari applicati dal Tribunale di Roma (confermando l'ordinanza del GIP di Civitavecchia del 19 gennaio 2025) per il reato di favoreggiamento in un caso di estorsione.
Fatti contestati:
ST. avrebbe fornito dichiarazioni reticenti alla polizia giudiziaria riguardo alla conoscenza di soggetti coinvolti in un'estorsione.
L'estorsione riguardava la consegna di un veicolo intestato alla compagna di FDF o a FG, come pagamento di un debito derivante da cessione di stupefacenti. Il veicolo fu poi acquistato dalla società MC.
Ricorso di ST
ST ha presentato ricorso attraverso il suo difensore, sostenendo sei motivi principali:
Violazione dell'art. 378 c.p. (favoreggiamento): Manca la prova di un contributo materiale idoneo a eludere le indagini.
Violazione degli artt. 378 e 384 c.p.: Il Tribunale ha erroneamente escluso la causa di non punibilità (art. 384 c.p.), nonostante la genericità delle dichiarazioni di DF
Mancanza di motivazione sul pericolo di reiterazione criminosa: La valutazione si basava su precedenti di polizia e contesti delinquenziali senza analisi concreta.
Violazione degli artt. 163 c.p. e 275 c.p.p.: Mancata valutazione della concepibilità della sospensione condizionale della pena.
Mancanza di motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio: La motivazione era generica e non specifica.
Violazione degli artt. 291 e 292 c.p.p.: Omesso interrogatorio preventivo dell'indagato, richiesto dalla legge.
Decisione della Cassazione
La Corte ha esaminato i motivi e si è concentrata sui punti chiave:
Primi due motivi: Ritenuti infondati. Il Tribunale aveva correttamente valutato gli indizi a carico di ST, escludendo la causa di non punibilità.
Quinto e sesto motivo: Fondati. La Cassazione ha rilevato che:
Il pericolo di inquinamento probatorio era motivato in modo generico e non concreto.
L'omissione dell'interrogatorio preventivo (art. 291 c.p.p.) ha determinato una nullità genetica dell'ordinanza cautelare, poiché viola il diritto di difesa. La legge n. 114/2024 impone tale interrogatorio salvo casi eccezionali.
La nullità si estende sia all'ordinanza del GIP che a quella del Tribunale di Roma.
Principi giuridici affermati
Interrogatorio preventivo: È un presupposto essenziale per la validità della misura cautelare, salvo eccezioni (es. pericolo di fuga o inquinamento probatorio concretamente dimostrato).
Nullità genetica: L'omissione dell'interrogatorio rende nullo l'intero provvedimento cautelare, non sanabile in sede di riesame.
Deducibilità del vizio: La nullità può essere eccepita in sede di riesame e/o rilevata ex officio dal Tribunale del riesame, anche se non sollevata durante l'interrogatorio di garanzia.
Dispositivo finale
La Cassazione ha:
Annullato senza rinvio le ordinanze del GIP e del Tribunale di Roma.
Ordinato la liberazione immediata di ST, salvo detenzione per altri motivi.