La Corte di Cassazione ha precisato che <<il principio di scindibilità del cumulo debba trovare applicazione, in assenza di precisi argomenti giuridici contrari, anche con riferimento all'istituto della sospensione dell'esecuzione delle pene brevi prevista dall'art. 656 c.p.p., finalizzato ad evitare l'ingresso in carcere del condannato>>.
Tuttavia, nel caso concreto, a fronte di un reato satellite ostativo (spaccio di droghe leggere, ma aggravato), rispetto al reato principale (spaccio di droghe pesanti non aggravato), la Corte ha considerato che, <<per quanto la pena per il primo potesse ritenersi espiata in custodia cautelare, non vi è dubbio che una simile ipotesi (sic)... la condizione soggettiva di pericolosità del condannato, pur se riferibile ad un reato meno grave, deve essere rapportata – quantomeno ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen. - anche al reato principale, nel caso in esame rappresentato da quello previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, trattandosi peraltro di fattispecie del tutto omogenee tra loro (entrambi reati in tema di stupefacenti). Sotto tale profilo, può effettivamente ritenersi che il meccanismo sospensivo non possa operare, in ragione del fatto che la pena prevista per il reato ostativo, in questo particolare caso, va intesa come comprensiva di quella inflitta per il reato più grave, ai fini di cui all’art. 656 cod. proc. pen.>> (sentenza al link)
