L'art. 11 bis c.p.p. prevede che <<i procedimenti in cui assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia ... sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11>>.
La Corte nell'interpretare la regola ha precisato che per <<come si evince dal richiamo integrale alla disciplina dell’art. 11 cod. proc. pen., l’ambito di applicazione dell’art. 11-bis cod. proc. pen. è circoscritto ai soli procedimenti in cui il magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato, sia stato applicato ad una Direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quindi ad un Ufficio che competenza “distrettuale”, sempre che il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale è stata disposta>> (sentenza al link).