03 ottobre 2025

Applicazione di misura coercitiva da parte del tribunale del riesame - Previo interrogatorio dell’indagato ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Necessità - Esclusione - Ragioni.

 



Ci eravamo già occupati dell'argomento con i post a link 1 e al link 2.

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

Ultima pubblicazione

La Cassazione a Sezioni Unite: niente "cura" per l'impresa sana. Il controllo giudiziario volontario non è un antidoto all'interdittiva antimafia in assenza di reale infiltrazione. Depositata la sentenza 21077/2026 delle Sezioni Unite

  Abstract La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affronta il contrasto giurisprudenziale relativo ai presupposti per l’ammissione al c.d....

I più letti di sempre