F. M. è stato sottoposto a custodia cautelare dal GIP (Giudice delle Indagini Preliminari) di Catania per due episodi di tentata estorsione aggravata (art. 416-bis1 c.p.), con l’aggravante di metodo mafioso.
Il Tribunale del Riesame ha escluso la gravità indiziaria per il primo capo d’imputazione e l’aggravante mafiosa per il secondo, mantenendo però la custodia cautelare.
La difesa ha sollevato eccezione di incompetenza del GIP distrettuale di Catania, sostenendo che, venute meno le circostanze che ne determinavano la competenza (reati catalogati nell’art. 51 comma 3-bis c.p.p.), gli atti dovessero essere trasmessi al GIP territorialmente competente (Ragusa).
Questioni
Il contrasto riguarda l’interpretazione degli art. 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis c.p.p., che attribuiscono competenza al GIP distrettuale per reati gravi (es. mafia). Si discute se l’esclusione, in sede cautelare, di elementi che determinano tale competenza (es. aggravante mafiosa) renda il giudice incompetente, obbligando a trasmettere gli atti al giudice territoriale.
Orientamenti contrastanti
Primo orientamento (maggioritario):
La competenza del GIP distrettuale si determina in base alla prospettazione iniziale del PM, indipendentemente dalle successive valutazioni sulla fondatezza dell’accusa o sulla gravità indiziaria.
Si applica il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza, una volta radicata, non viene meno per modifiche successive (es. esclusione di un’aggravante).
Fonte: Sentenze Sez. 6 n. 5644/2023 (Orecchio) e altre pronunce analoghe.
Secondo orientamento (minoritario):
Se il giudice del riesame esclude elementi che fondano la competenza distrettuale (es. aggravante mafiosa), deve dichiarare l’incompetenza e trasmettere gli atti al giudice territoriale, applicando l’art. 27 c.p.p. (urgenza).
Fondato sul principio del giudice naturale precostituito (art. 25 Cost.) e sulla sentenza delle Sezioni Unite Giacobbe (2020).
Fonte: Sentenze Sez. 1 n. 32956/2022 (Fall) e recenti pronunce della Sezione 2 (es. Gurrieri, 2025).
Decisione della Corte
La Corte rileva un contrasto giurisprudenziale tra le sezioni semplici sulla questione. Pertanto, rimette alle Sezioni Unite la seguente questione:
“Se l’esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui discende la competenza del GIP distrettuale ex art. 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis c.p.p., legittimi una pronuncia declinatoria di competenza”.