14 aprile 2025

La VI sezione richiama i principi in tema di ragionevole dubbio

La VI sezione della Corte di legittimità ha richiamato alcuni principi in tema della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio". 

I Giudici di legittimità hanno, invero, precisato che la regola di cui all'art. 533 c.p.p.  <<consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, Rv. 281647; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449)>>.

Al riguardo la sezione menzionato ha rammentato che <<le Sezioni Unite hanno... statuito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430, in motivazione). Si tratta, dunque, sia di una regola di giudizio, che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, escludendo l'utilizzabilità di criteri alternativi di giudizio, quali "la consistente verosimiglianza" o la forte plausibilità" della ricostruzione adottata, sia di un metodo dialettico di accertamento del fatto, che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese (cfr. Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Jvad, Rv. 251507)>>.

Da quanto sopra, i giudici di legittimità hanno ricavato che grava sul giudice  <<l'onere di individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (cfr. Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290; Sez. 4, n. 22257 del 25/3/2014, Guernelli, Rv. 259204). In questo articolato contesto, la regola di giudizio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova>>.(sentenza al link)


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