Dal 12.04.25, in forza del d.l. 48/25, sono stati estesi
i termini per proporre appello avverso la decisione dei Giudici di
prevenzione . Infatti l'art. 7 del provvedimento di urgenza dispone
che "al codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10,
comma 2, primo periodo, le
parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
La novella si applica anche all’appello avverso le decisioni in tema di misure di prevenzione reale, in
forza del richiamo operato dall'art. 27 al citato art. 10.
Diversamente non muta il comma 3 dell’art. 10 D.l.vo 159/2011
e quindi non variano i termini per proporre ricorso per cassazione (testo del decreto al link).