La Corte distrettuale in epigrafe ha sollevato una questione di legttimità costituzionale dell'art. 59 comma 1, lett. d), legge 689/81, come novellato dalla riforma Cartabia, nella misura in cui preclude la sostituzione della pena detentiva con pene sostituitive nei confronti del imputato condannato per i reati di cui all'art. 4-bis L. 354/1975, salvo che sia riconosciuta l'attenuante di cui all'art. art. 323-bis c.p..
Ad avviso dei Giudici toscani la norma censurata, introducendo una presunzione legale - per determinati reati- di inidoneità della pena sostituiva a realizzare gli obiettivi di rieducazione del condannato e di prevenzione del pericolo di recidiva, viola gli artt. 76 Cost.(per eccesso di delega), 3 ( per lesione del principio di uguaglianza) e 27 comma 3 (poichè impedisce al giudice di individuare la sanzione più adeguata al caso specifico).(ordinanza al link)
La Corte ha calendato l'udienza di trattazione al prossimo 25.06.