23 aprile 2025

L'ordinanza con cui si respinge l'eccezione di incompatibilità non è autonomamente impugnabile

A fronte di un ricorso per cassazione avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale, con la quale il giudice a quo ha rigettato l'istanza dei difensori degli imputati che ne avevano eccepito l'incompatibilità, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il provvedimento non è impugnabile. Infatti, per i supremi giudici <<l'ordinanza in esame avrebbe dovuto, ..., essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza. I ricorrenti, viceversa, hanno impugnato un'ordinanza endoprocessuale, emessa nel corso del dibattimento, con cui i giudice a quo ha escluso la richiesta di rilevare una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., onde il ricorso è inammissibile>>(pronunzia al link) 

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