15 aprile 2025

Il soggetto in cautela non ha diritto ad essere tradotto per partecipare, come parte civile, al processo

La VI sezione di legittimità, investita di un'istanza finalizzata ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, per partecipare ad un'udienza quale parte civile, ha rigettato la richiesta poiché tale parte è rappresentata dal difensore (art. 100 cod. proc. pen.). I giudici di legittimità non hanno ritenuto accoglibile l' istanza neppure sotto il profilo della partecipazione ad un'udienza innanzi alla medesima Corte di cassazione, per decidere sulla impugnazione avverso il provvedimento di consegna in tema di MAE. Al riguardo i giudici di legittimità hanno precisato che avverso la decisione sulla consegna, prima della riforma del d.lgs. n. 10 del 2021 (Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114), nella fase del giudizio che si svolge dinanzi alla Corte regolatrice, qualunque sia la forma procedimentale adottata, le parti sono rappresentate dai difensori.  ordinanza al link

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