Su questo blog ci siamo già occupati dell'argomento (L’OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DI SOGGIORNO DOPO IL DECRETO RILANCIO. QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE) e torneremo a farlo nei prossimi giorni.
La questione, che affatica ormai la giurisprudenza italiana, è nei seguenti termini:
1) l'articolo 180 comma 3 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito il L. 77/2020) ha certamente depenalizzato le condotte di omesso e/o ritardato versamento consumate dal gestore di una struttura alberghiera e commesse in epoca successiva al 19 maggio 2020;
2) rimane invece incerto, in assenza di una normativa intertemporale, cosa ne sia delle condotte consumate in epoca antecedente al 19 maggio 2020: per esse il delitto di peculato non è più configurabile giusta abrogazione ex art 180 cit. oppure rimane la illiceità penale?
La novella legislativa, che non ha previsto alcuna disciplina intertemporale, è frutto di una scelta consapevole o di una "distrazione" del legislatore?
Si ricorderà che la norma, introdotta dal Governo Conte II, fu oggetto di un'aspra polemica politica perché additata di essere legge ad personam per gli effetti che essa ha avuto nell'incidente di esecuzione proposto dal suocero dell'ex premier.
Certo è che l'interpretazione fornita da una parte della giurisprudenza di legittimità e dall'ordinanza che si allega, rischia di creare una palese disparità di trattamento tra condotte analoghe; disparità che non pare compatibile con gli obiettivi dichiarati dal legislatore della riforma (agevolare la ripresa del settore duramente colpito dalla crisi pandemica).
Nel prossimo futuro è auspicabile un intervento legislativo risolutivo oppure il coinvolgimento della Corte Costituzionale.
Riportiamo di seguito due memorie difensive depositate in un processo in corso di celebrazione innanzi al GUP di Trapani e l'ordinanza di quest'ultimo che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa.